Il 31 dicembre 2001, alle ore 18,30, sara' effettuata una estrazione straordinaria in lire del gioco del Lotto, alla quale sara' abbinato il concorso pronostici Enalotto di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni. L'importo della giocata minima del lotto e' fissato in 1,00 euro. Gli importi degli incrementi delle giocate saranno pari ad 0,50 euro e la giocata massima non puo' essere superiore a 200,00 euro. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari ad 0,05 euro o multipli di 0,05 euro. Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagate ((...)) dal raccoglitore del gioco del Lotto presso il quale e' stata effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite attraverso giocate effettuate presso le ricevitorie speciali o con schede ((prepagate)) del Lotto telefonico, il cui pagamento puo' essere richiesto presso qualsiasi ricevitoria. Per le vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e fino a 10.500,00 euro, gli scontrini vanno presentati ((...)) presso il punto di raccolta ove e' stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto, ai fini della prenotazione al Concessionario della relativa vincita. Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente al Concessionario. Il premio massimo cui puo' dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo della scommessa, non puo' eccedere la somma di 1.000.000,00 di euro. ((L'importo minimo delle schede prepagate)) del Lotto telefonico viene fissato in 10,00 euro, con incrementi ((di 5 euro)) e non puo' essere superiore a 500,00 euro. Le disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 2002.

Testo vigente dal 28 febbraio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2001 al 28 febbraio 2002. 26 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… di 0,05 euro. Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagatetolto: , previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona,aggiunto: ... dal raccoglitore del gioco del Lotto presso il quale e' stata effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite attraverso giocate effettuate presso le ricevitorie speciali o con schede aggiunto: prepagate del Lotto telefonico, il cui pagamento puo' essere richiesto presso qualsiasi ricevitoria. Per le vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e fino a 10.500,00 euro, gli scontrini vanno presentatitolto: , entro i suddetti termini,aggiunto: ... presso il punto di raccolta ove e' stata effettuata la giocata vincente o … poste l'importo della scommessa, non puo' eccedere la somma di 1.000.000,00 di euro. L'importo tolto: delle schede aggiunto: minimo delle schede prepagate del Lotto telefonico viene fissato in 10,00 euro, con incrementi di tolto: 2,50 aggiunto: 5 euro e non puo' essere superiore a 500,00 euro. Le disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 2002.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2001-12-28;452~art9 · fonte del testo

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