Art. 5-bis — Disposizioni in materia di pubblicità effettuata con veicoli
All'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: '4-bis. L'imposta non e' dovuta altresi' per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni";
- b)al comma 3:
- 1)dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite le seguenti: "dell'art. 13, comma 4-bis, e";
- 2)la parola: "introdotto" e' sostituita dalla seguente: "introdotti".
Testo vigente dal 28 febbraio 2002
