Art. 13 — Scommesse
A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore ((...)) e' pari a 1,00 euro e la giocata minima e' di 2,00 euro. L'unita' minima delle scommesse a quota fissa e' pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro. (( L'unita' della scommessa tris e di quelle alla stessa assimilabili e' pari a 0,50 euro e la giocata minima e' di 1,00 euro. 1-ter. Alle minori entrate recate dal comma 1-bis valutate in 42,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede con parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento))
Testo vigente dal 28 febbraio 2002
