Art. 15 — Disposizioni in materia di educazione finanziaria

All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e la sistematicita'» sono inserite le seguenti: «, nonche' il miglioramento della qualita'»;
  • b)al comma 3, lettera a), ((dopo le parole: "dei soggetti privati" sono inserite le seguenti: "e delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi" e)) le parole «che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche,» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso standard qualitativi adeguati alla complessita' dei contenuti diffusi, la corretta sinergia tra soggetti presenti nonche' la loro indipendenza e terzieta', nonche' la continuita' nel tempo degli interventi»;
  • b-bis)((al comma 3, lettera c), dopo le parole: "associazioni dei consumatori" sono inserite le seguenti: ", associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi"));
  • c)al comma 7, le parole «dal comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 8-bis e 9»;
  • d)al comma 8:
  • 1)al primo periodo, le parole «composto da undici membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da dodici membri»;
  • 2)al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno dal Corpo della guardia di finanza»;
  • e)dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il ((Comitato)) puo' avvalersi di un contingente di consulenti o esperti nella materia ((e di componenti delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi)), nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ((ai quali e' riconosciuto)) un compenso massimo annuo di euro 30.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, nel limite di spesa di euro 180.000 annui, a valere sulle risorse di cui al comma 11.»;
  • f)al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatta altresi' salva la corresponsione al direttore del Comitato o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, a valere sui fondi previsti dal comma 11.».
  • f-bis)((al comma 10-bis, dopo le parole: "la Commissione di vigilanza sui fondi pensione" sono inserite le seguenti: "nonche' con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi";))
  • f-ter)((dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente: "10-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e le principali associazioni di tutela dei consumatori e dei lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente")). ((All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 20 agosto 2019, n. 92, le parole da: "sentito il Comitato" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria")).

Testo vigente dal 23 maggio 2026

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b) al comma 3, lettera a), tolto: le parole aggiunto: dopo le parole: "dei soggetti privati" sono inserite le seguenti: "e delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi" e le parole «che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra …

tolto: c)aggiunto: b-bis) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "associazioni dei consumatori" sono inserite le seguenti: ", associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi";

aggiunto: c) al comma 7, le parole «dal comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 8-bis e 9»;

e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato tolto: nazionale per l'educazione economica e finanziaria puo' avvalersi di un contingente di consulenti o esperti nella materiatolto: , aggiunto: e di componenti delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione tolto: cui aggiunto: ai quali e' riconosciuto un compenso massimo annuo di euro 30.000 al lordo dei contributi …

… strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, a valere sui fondi previsti dal comma 11.»aggiunto: .

aggiunto: f-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: "la Commissione di vigilanza sui fondi pensione" sono inserite le seguenti: "nonche' con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi";

aggiunto: f-ter) dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente: "10-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e le principali associazioni di tutela dei consumatori e dei lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 20 agosto 2019, n. 92, le parole da: "sentito il Comitato" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38~art15 · fonte del testo

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