Art. 12 — Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche
All'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e all'articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole «euro 100,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 118,00». La disposizione di cui al comma 1 si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata ((in vigore del presente decreto)).
Testo vigente dal 23 maggio 2026
