Art. 2 — Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono ((apportate)) le seguenti modificazioni:
- a)il comma 33 e' abrogato;
- b)al comma 569 le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
- c)al comma 620 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "((Entro il 31 maggio 2014))";
- c-bis)al comma 621, secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2014";
- d)al comma 623 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il ((31 maggio 2014))" e le parole "15 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti «"((15 giugno 2014))";
- e-bis)al comma 652 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";
- e-ter)il comma 660 e' sostituito dal seguente: "660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune";
- f)il comma 669 e' sostituito dal seguente "669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.";
- g)il comma 670 e' abrogato.
- h)al comma 679 la lettera f) e' ((abrogata)). ((1-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, e' abrogato))
Testo vigente dal 6 maggio 2014
