Art. 2 — Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono ((apportate)) le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 33 e' abrogato;
  • b)al comma 569 le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
  • c)al comma 620 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "((Entro il 31 maggio 2014))";
  • c-bis)al comma 621, secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2014";
  • d)al comma 623 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il ((31 maggio 2014))" e le parole "15 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti «"((15 giugno 2014))";
  • e-bis)al comma 652 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";
  • e-ter)il comma 660 e' sostituito dal seguente: "660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune";
  • f)il comma 669 e' sostituito dal seguente "669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.";
  • g)il comma 670 e' abrogato.
  • h)al comma 679 la lettera f) e' ((abrogata)). ((1-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, e' abrogato))

Testo vigente dal 6 maggio 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 116/2018

    Questione infondata
    31 maggio 2018

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 568-bis, lett. b), della legge n. 147 del 2013, come inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a-bis), del d.l. n. 16 del 2014, come conv., benché la denunciata irragionevolezza e la lesione del principio di tutela del legittimo affidamento vengano evocate unicamente in relazione all'art. 41 Cost., tuttavia si può ritenere che il riferimento all'art. 3 Cost., senza che sia menzionato né nel dispositivo, né nella motivazione, emerga in modo sufficientemente chiaro, ancorché implicito, dal contesto dell'ordinanza di rimessione, la quale richiama, fra l'altro, pronunce della Corte costituzionale che, proprio in relazione a tale parametro, hanno statuito i principi che il giudice a quo vorrebbe far valere in relazione alla fattispecie normativa che è chiamato ad applicare. ( Precedenti citati: sentenze n. 209 del 2010 e n. 124 del 2010 ).

    Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 47 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2014 al 6 maggio 2014. 14 parole tolte, 242 parole aggiunte in 7 capoversi.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono tolto: appartate aggiunto: apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 620 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "tolto: entro il 31 marzoaggiunto: Entro il 31 maggio 2014";

aggiunto: c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2014";

d) al comma 623 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 tolto: marzo aggiunto: maggio 2014" e le parole "15 marzo 2014" sono sostituite dalle seguentitolto: "15 aprile aggiunto: «"15 giugno 2014";

eaggiunto: -bis) al comma tolto: 649 l'ultimo periodo e' soppresso aggiunto: 652 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

aggiunto: e-ter) il comma 660 e' sostituito dal seguente: "660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune";

h) al comma 679 la lettera f) e' tolto: soppressa. aggiunto: abrogata. 1-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, e' abrogato

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-06;16~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari