Art. 11-bis — Limite di indebitamento degli enti locali e Fondo svalutazione crediti
Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014". 2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' pari almeno al 30 per cento"
Testo vigente dal 23 agosto 2013
