Modifiche della disciplina penale e della responsabilita' amministrativa degli enti Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto";
  • b)all'articolo 2, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.";
  • c)all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a otto";
  • e)all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola "centocinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centomila";
  • f)all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola "tre" e' sostituita dalla seguente: "due";
  • l)all'articolo 8, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto";
  • m)all'articolo 8, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.";
  • n)all'articolo 10, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a sette";
  • o)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157));
  • p)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157)); ((1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)) ((2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' aggiunto il seguente: "Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  • a)per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  • b)per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  • c)per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  • d)per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  • e)per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  • f)per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  • g)per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)")) Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.

Testo vigente dal 25 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 2019 al 25 dicembre 2019. 367 parole tolte, 303 parole aggiunte in 15 capoversi.

tolto: d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole "uno a tre" sono sostituite dalle seguenti: "due a cinque";

tolto: g) il comma 1-ter dell'articolo 4 e' abrogato;

tolto: h) all'articolo 5, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei";

tolto: i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole "un anno e sei mesi a quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei";

o) tolto: all'articolo 10-bis, la parola "centocinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centomila" aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157;

p) tolto: all'articolo 10-ter, la parola "duecentocinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centocinquantamila";

tolto: q) dopo l'articolo 12-bis, e' inserito aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157; 1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' aggiunto il seguente: "Art. tolto: 12-ter (Casi particolari di confisca aggiunto: 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. tolto: Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno aggiunto: In relazione alla commissione dei delitti previsti dal tolto: presente decreto, diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando aggiunto: decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) tolto: l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro centomila nel caso del delitto aggiunto: per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2aggiunto: , comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

b) tolto: l'imposta evasa e' superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1 aggiunto: per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) tolto: l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis aggiunto: per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) tolto: l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' superiore a euro centomila nel caso del delitto aggiunto: per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8aggiunto: , comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) tolto: l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater aggiunto: per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) tolto: l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1 aggiunto: per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) tolto: l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro centomila nel caso del delitto aggiunto: per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, tolto: comma 2;

tolto: h) e' pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10.". Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' aggiunto il seguente: "Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.". aggiunto: la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)" Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art39 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari