Art. 16-sexies — Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni

L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attivita' di controllo tributario o per finalita' di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalita' fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalita' di comunicazione degli elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale.

Testo vigente dal 19 dicembre 2018 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art16sexies · fonte del testo

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