Art. 16-quinquies — Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni
All'articolo 24 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilita' ne' a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonche' di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine".
Testo vigente dal 19 dicembre 2018
