Art. 16-septies — Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonche' al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, e' interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis"

Testo vigente dal 19 dicembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art16septies · fonte del testo

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