Art. 4 — Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: "Art. 15-bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale). - 1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.". L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, e' versato entro il 15 dicembre di tale anno.

Testo vigente dal 29 novembre 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art4 · fonte del testo

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