Art. 4 — Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale
Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: "Art. 15-bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale). - 1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.". L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, e' versato entro il 15 dicembre di tale anno.
Testo vigente dal 29 novembre 2004
