Art. 5 — Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, si applicano a Poste italiane s.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti s.p.a.; l'acconto dovuto nell'anno 2004 e' versato in unica soluzione entro il 15 dicembre di tale anno.
Testo vigente dal 29 novembre 2004 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
