Art. 17 — Copertura finanziaria
(( Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e 6, e 15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e a 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1. )) Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 18 agosto 2007
