Art. 1-novies — Finanziamento del Museo della Shoah
Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 2003, n. 91, e' autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2006. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 5 febbraio 2006
