Art. 35 — Fondo per le zone di confine
All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di ((25 milioni di euro)) per l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il ((predetto decreto del Presidente del Consiglio e sentite le regioni interessate)), specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. ((Tra i criteri di valutazione dovra' avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti.)) ". (( All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
Testo vigente dal 1 dicembre 2007
