Art. 16-ter — Disposizioni in materia di prestazioni delle forme pensionistiche complementari
((All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 201, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal termine del 1° luglio 2026 previsto dal primo periodo del comma 202 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.)) ((All'articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: "fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201 nonche' per l'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni, di cui alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, del suddetto comma 201, che si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2026".))
Testo vigente dal 28 giugno 2026
