Art. 60-quater — Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia
Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonche' la celerita' di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente piu' anziano, non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250 unita'. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Testo vigente dal 24 giugno 2017
