Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, gia' incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo e' innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento". All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale e' innalzata al 100 per cento". All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "90 per cento". A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attivita' e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidita' della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalita' di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Fino al 31 dicembre 2019, il comune di Matera puo' autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attivita' di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 'Regioni-Autonomie locali' del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. E' altresi' consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali ivi previste";
  • b)al terzo periodo, le parole: "di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019". Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista e' titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento e' effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.". COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. All'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacita' assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". Al fine di consentire un utilizzo piu' razionale e una maggiore flessibilita' nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonche' tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, puo' adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano piu' di due ruote o che comunque trasportino tre o piu' persone, incluso il conducente. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, e successive modificazioni, puo' avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui, per sostenere il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura e garantirne l'attivazione. Ciascun istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio, assicurando altresi' il rispetto degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, a 1.500.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di rafforzare le attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2017 e' autorizzata la spesa di: 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 1,5 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di far fronte, con interventi urgenti, al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale nonche' di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; 500.000 euro per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di garantire l'invarianza sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione per 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo e' ripartito annualmente secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fine di accelerare le attivita' di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonche' di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' incrementata di un'unita' dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "venticinque". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' modificato, con le medesime modalita' di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In favore del teatro di rilevante interesse culturale "Teatro Eliseo", per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuita' delle sue attivita' in occasione del centenario della sua fondazione e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 53 Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fine di sviluppare le attivita' culturali promosse in favore della minoranza italiana nell'Istria, a Fiume e in Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 2:
  • 1)alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' restauro di monumenti relativi alle medesime vicende";
  • 2)dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) erogazione di borse di studio";
  • b)al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "attivita' culturali" sono inserite le seguenti: ", l'universita' popolare di Trieste" e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "L'universita' popolare di Trieste svolge le attivita' di supporto amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione". Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono integrate al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter, alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 1, comma 2:
  • 1)al primo periodo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti: ", in Montenegro";
  • 2)al secondo periodo, le parole: "in collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e" e le parole: ", fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto," sono soppresse;
  • b)al titolo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti: ", in Montenegro".
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

53

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 aprile - 25 luglio 2022, n. 186 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/2022 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96".

Testo vigente dal 28 luglio 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 186/2022

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 2022

    Ricorre la fattispecie della "legge-provvedimento" o "norma-provvedimento" se, con previsione dal contenuto puntuale e concreto, una legge o una sua disposizione incidono su un numero limitato di destinatari o finanche su una singola posizione giuridica, attraendo nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa. ( Precedenti: S. 181/2019 - mass. 42797; S. 24/2018 - mass. 39814; S. 231/2014 - mass. 38123; S. 114/2017 - mass. 40445 ). Le disposizioni legislative configurabili quali "legge-provvedimento" non sono di per sé incompatibili con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione. Tuttavia, in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa. La loro legittimità costituzionale deve quindi essere valutata in relazione al loro specifico contenuto e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione Lo scrutinio deve essere, d'altro canto, tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimentale della disposizione. Il sindacato di legittimità costituzionale non si arresta infatti alla valutazione del proposito del legislatore cioè alla verifica di una "ragion sufficiente", che basti a giustificare la scelta di intervenire con legge-provvedimento, ma si estende al giudizio di congruità del mezzo approntato rispetto allo scopo perseguito e al giudizio di proporzionalità della misura selezionata in vista dell'ottenimento di quello scopo. Il primo è teso a verificare la conformità del mezzo al fine, mentre il secondo è vòlto a saggiare la ragionevole proporzione tra lo strumento prescelto e le esigenze da soddisfare, in vista del minor sacrificio possibile di altri principi o valori costituzionalmente protetti. ( Precedenti: S. 49/2021 - mass. 43676; S. 116/2020 - mass. 43333; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 182/2017 - mass. 41812; S. 275/2013 - mass. 37459; S. 154/2013 - mass. 37169; S. 85/2013; S. 20/2012; S. 137/2009 - mass. 33381; S. 241/2008 - mass. 32654; S. 267/2007 - mass. 31529 ). La proporzionalità del trattamento giuridico è uno degli aspetti essenziali della ragionevolezza, che va apprezzata tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina normativa considerata in relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita. ( Precedenti: S. 163/1993 - mass. 19540; S. 1130/1988 - mass. 12248 ). La norma-provvedimento, poiché reca i contenuti tipici dell'atto amministrativo, rende necessario che siano intellegibili all'esterno le ragioni che ne sono alla base, nel rispetto degli interessi di ogni soggetto coinvolto e della trasversale esigenza della trasparenza. Pertanto - sebbene non esista, in via generale, un obbligo costituzionale di motivare la legge - la possibilità di desumere, anche dai lavori preparatori, la ratio legis , specie a fronte di un intervento normativo provvedimentale, può proficuamente contribuire a porne in luce le ragioni giustificatrici, agevolando l'interprete e orientando, in prima battuta, il sindacato di legittimità costituzionale. ( Precedente: S. 168/2020 - mass. 42602 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l'art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, che prevede l'erogazione di un contributo di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al Teatro Eliseo di Roma, per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione. La norma censurata dal Consiglio di Stato, che attribuisce una sovvenzione straordinaria al Teatro Eliseo - c.d. "extra-FUS" -, si può senz'altro definire "legge-provvedimento" o "norma-provvedimento", in quanto oggetto di sindacato è una "norma singolare" e dal carattere propriamente personale, che rinuncia alla sua naturale attitudine alla generalità. Se la scelta di elargire un contributo finanziario straordinario, una tantum , a un teatro, come l'Eliseo, che ha una lunga tradizione nel panorama culturale della città di Roma, non è di per sé motivo di contrasto con l'art. 3 Cost., tuttavia il mezzo approntato per raggiungere il fine si rivela, per un verso, incongruo e, per altro verso, sproporzionato. Il beneficio in esame, infatti, non è legato alla realizzazione di programmi o eventi, né è accompagnato da indicazioni o vincoli di utilizzo dei fondi, trattandosi di risorse che il Teatro ha potuto impiegare per ogni spesa ritenuta utile e non, invece, per i soli scopi indicati dalla legge. L'assenza di previsioni sulle modalità di utilizzo delle ingenti risorse in parola - oltre a contraddire l'esigenza di trasparenza nella destinazione delle risorse pubbliche - rivela così un difetto di congruità della decisione legislativa. La sovvenzione censurata è, inoltre, sproporzionata per eccesso, perché, per un verso, è macroscopicamente eccentrica rispetto alle modalità di sostegno allo spettacolo che l'ordinamento conosce, e per altro verso supera, in misura ampia, quelle riconosciute a istituzioni promotrici di arte e cultura al ricorrere di occasioni specifiche o per la realizzazione di progetti particolari. La rilevata irragionevolezza, infine, si traduce ulteriormente nella violazione dell'art. 41 Cost., perché l'assegnazione di un aiuto finanziario di otto milioni di euro a un destinatario unico pone un problema di differenziazione delle condizioni degli operatori nel mercato; nella specie, nel mercato dell'organizzazione e dell'offerta di attività teatrali di prosa. Una volta accertata l'irragionevolezza del contributo, viene a mancare la giustificazione della differenziazione che il legislatore ha operato: essa assume, così, la valenza di un'alterazione della concorrenza nel mercato. ( Precedenti: S. 125/2022 - mass. 44898; S. 137/2009 - mass. 33381 ).

    Art. 22 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 28 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2021 al 28 luglio 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 26 aprile - 25 luglio 2022, n. 186 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/2022 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96".

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