Art. 9-sexies — Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, puo' avvalersi di personale a tempo determinato, ((nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027)), a valere sulle disponibilita' del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. 2 7 8
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 14 agosto 2020, n. 104
2Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 57, comma 11) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021".
L. 30 dicembre 2021, n. 234
7La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 471) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022".
L. 29 dicembre 2022, n. 197
8La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 771) che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".
Testo vigente dal 1 gennaio 2026
