Art. 9-bis — Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi
1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo la parola: "professionisti" sono aggiunte le seguenti: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"
Testo vigente dal 1 maggio 2019
