In attesa della riformulazione delle indennita' di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e' corrisposto, dal 1 dicembre 1995, in aggiunta alle indennita' operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

  • a)generale di c.a. e di div., lire 190.000;
  • b)generale di brigata, lire 170.000;
  • c)colonnello con 25 o piu' anni di servizio, lire 150.000;
  • d)colonnello, lire 130.000. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilita'. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Testo vigente dal 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1999 al 9 ottobre 2010. 182 parole tolte in 3 capoversi.

In attesa tolto: del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, e' attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

tolto: a) a decorrere dal 1 settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

tolto: b) a decorrere dal 1 dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000. In attesa della riformulazione delle indennita' di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-29;341~art2 · fonte del testo

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