Art. 2 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
In attesa della riformulazione delle indennita' di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e' corrisposto, dal 1 dicembre 1995, in aggiunta alle indennita' operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:
- a)generale di c.a. e di div., lire 190.000;
- b)generale di brigata, lire 170.000;
- c)colonnello con 25 o piu' anni di servizio, lire 150.000;
- d)colonnello, lire 130.000. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilita'. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
