Art. 1822 c.o.m. — Indennità operative

(( L'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura mensile lorda di:

  • a)euro 685,65 per generale, generale di corpo d'armata, generale di divisione e gradi corrispondenti;
  • b)euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti;
  • c)euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;
  • d)euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di venticinque anni di servizio complessivamente prestato;
  • e)euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;
  • f)euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti;
  • g)euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al personale di cui al comma 1 competono le indennita' fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono interamente computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l'indennita' di aeronavigazione e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree.)) 44
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94

44

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 7 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 7 luglio 2017. 93 parole tolte, 170 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennita' diaggiunto: L'indennita' di impiego operativo di base di cui tolto: all'articolo 2 della aggiunto: alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, tolto: e' corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, comprese le Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare aggiunto: e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura mensile lorda di tolto: euro 665,10 per generaleaggiunto: :

aggiunto: a) euro 685,65 per generale, generale di corpo d'armata tolto: e di divisione; euro 621,24aggiunto: , generale di divisione e gradi corrispondenti;

aggiunto: b) euro 640,44 per generale di brigatatolto: ; euro 577,39 per colonnello con 25 aggiunto: e gradi corrispondenti;

aggiunto: c) euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;

aggiunto: d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di venticinque anni di servizio tolto: comunque prestato; euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all'anno 2009, aggiunto: complessivamente prestato;

aggiunto: e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;

aggiunto: f) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti;

aggiunto: g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. aggiunto: Al personale di cui al comma 1 competono le indennita' fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983aggiunto: , sono interamente computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni. tolto: Al personale di cui al comma 1 competono le indennita' fondamentali e supplementari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. aggiunto: 6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militareaggiunto: , in possesso di brevetto militare di pilota l'indennita' di aeronavigazione e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94

    Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1822 · fonte del testo

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