Art. 10-bis — Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024
All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024" e le parole: "nel 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2024". 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa
Testo vigente dal 29 febbraio 2024
