Art. 33-bis — Fondo per le vittime dell'amianto
All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2016 al 2020". 2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Testo vigente dal 25 dicembre 2019
