Art. 13 — Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage
All'articolo 9 ((, comma 1,)) del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
Testo vigente dal 29 dicembre 2002
