Art. 13-bis — Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia

All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, gia' sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e' sostituito dal seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

  • a)ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
  • b)ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione". I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003. 35
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-ter, comma 2) che il termine di cui al comma 2 del presente articolo, e' differito al 31 dicembre 2004.

5

Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266 convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 2) che i termini di cui al comma 2 del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2005.

Testo vigente dal 28 dicembre 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 28 dicembre 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266 convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 2) che i termini di cui al comma 2 del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2005.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-10-25;236~art13bis · fonte del testo

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