Art. 12 — Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari
All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 29 ottobre 2002
