Art. 16-bis — Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 3
Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attivita' identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020 ((e del mese di gennaio 2021)). ((L'esonero e' riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.)) Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Testo vigente dal 23 marzo 2021
