Art. 14 — Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
In attesa dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 40, comma 2, lettera e), della legge 17 giugno 2022, n. 71, per l'anno 2023 il termine previsto dall'articolo 69, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, e' prorogato al 30 settembre 2023. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 29 settembre 2023, n. 132
11Il D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, e' prorogato al 31 gennaio 2024".
Testo vigente dal 30 settembre 2023
