Art. 10-bis — Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza"
Testo vigente dal 6 luglio 2023
