Art. 10-ter — Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo

I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalita' turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo restando il carattere di amovibilita' dei manufatti medesimi.

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198~art10ter · fonte del testo

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