Art. 547-bis c.o.m. — Attività sportiva dilettantistica
((Le Forze armate promuovono i valori della sana attivita' sportiva favorendo lo svolgimento di attivita' comuni con associazioni sportive dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature e di avvalersi del supporto dei propri tecnici, eventualmente mediante l'intermediazione delle associazioni di cui all'articolo 941 del regolamento e ricorrendo all'istituto della permuta di cui all'articolo 545 del presente codice.)) ((Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).
Testo vigente dal 8 agosto 2026
