All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2024, N. 106));
  • b)((il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:)) «I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto ((durata pari o superiore a due anni e un giorno)) nonche' il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie ((o commissariamento, non interrompe)) la consecutivita' dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati.»;
  • c)il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli ((enti)) di promozione sportiva nonche' ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle ((federazioni)) sportive nazionali, delle ((discipline)) sportive associate e degli ((enti)) di promozione sportiva.». (( Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento e al fine di garantire un'adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualita' generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo. 1-ter. Ai rapporti economici tra le societa' di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma)) ((All'articolo 14 del)) decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 2:
  • 1)((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2024, N. 106));
  • 2)((il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:)) «I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto ((durata pari o superiore a due anni e un giorno)) nonche' il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie ((o commissariamento, non interrompe)) la consecutivita' dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati.»;
  • b)al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli ((enti)) di promozione sportiva paralimpica nonche' ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli ((enti)) di promozione sportiva paralimpica.».

Testo vigente dal 31 luglio 2024

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2024 al 31 luglio 2024. 53 parole tolte, 195 parole aggiunte in 6 capoversi.

a) tolto: al terzo periodo, le parole: «I soggetti di cui al secondo periodo», sono sostituite dalle seguenti: «I presidenti» aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2024, N. 106;

b) tolto: dopo il terzo periodotolto: , sono inseriti i aggiunto: e' sostituito dai seguenti: «I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono … considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata aggiunto: pari o superiore a due anni e un giorno nonche' il mandato di durata inferiore … a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamentoaggiunto: , non interrompe la consecutivita' dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati.»;

c) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli tolto: Enti aggiunto: enti di promozione sportiva nonche' ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle tolto: Federazioni aggiunto: federazioni sportive nazionali, delle tolto: Discipline aggiunto: discipline sportive associate e degli tolto: Enti aggiunto: enti di promozione sportiva.». tolto: 2. All'articolo 14, aggiunto: Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento e al fine di garantire un'adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualita' generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo. 1-ter. Ai rapporti economici tra le societa' di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) tolto: al terzo periodo, le parole: «I soggetti di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «I Presidenti» aggiunto: NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2024, N. 106;

2) tolto: dopo il terzo periodotolto: , sono aggiunti i aggiunto: e' sostituito dai seguenti: «I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono … considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata aggiunto: pari o superiore a due anni e un giorno nonche' il mandato di durata inferiore … a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamentoaggiunto: , non interrompe la consecutivita' dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati.»;

b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli tolto: Enti aggiunto: enti di promozione sportiva paralimpica nonche' ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli tolto: Enti aggiunto: enti di promozione sportiva paralimpica.».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-31;71~art1 · fonte del testo

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