Art. 11 — Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione

In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

  • a)agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
  • b)alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23. Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017. (( Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:
  • a)a valere sulle facolta' assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • b)limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;
  • c)previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);
  • d)previo avvio a piu' corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilita' organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 149, il secondo periodo e' soppresso;
  • b)al comma 151:
  • 1)all'alinea, le parole: "pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro";
  • 2)alla lettera a), le parole: "quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021". All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019";
  • b)al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019". 2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione," sono soppresse))

Testo vigente dal 13 febbraio 2019

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 243/2021

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2021

    È ordinata la restituzione degli atti al Tar Lazio per un nuovo esame, alla luce dello ius superveniens , della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51, 77 e 97 Cost., dell'art. 11, comma 2- bis , lett. b ), del d.l. n. 135 del 2018, aggiunto dalla legge di conversione n. 12 del 2019, che, nell'autorizzare l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso (già concluso) bandito dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza con decreto del 18 maggio 2017, consente di assumere, tra i collocati in graduatoria, solo coloro che siano in possesso dei nuovi requisiti per l'accesso alla carriera iniziale della Polizia di Stato introdotti medio tempore dal d.lgs. n. 95 del 2017, tramite modifica dell'art. 6 del d.P.R. n. 335 del 1982. L'intervenuto art. 260- bis del d.l. n. 34 del 2020, come aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 77 del 2020, è idoneo a superare i dubbi di legittimità costituzionale denunciati, rispetto a tutti i candidati che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di esclusione dalla procedura, come i ricorrenti nei giudizi principali.

    Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 191/2021

    Questione inammissibile
    8 ottobre 2021

    dichiara inammissibili gli interventi di Luca Bernardinelli, Francesca Carocci, Andrea Castellino, Giuseppe Ciarla, Guido Manco, Sebastiano Pecchia, Vincenzo Proietti, Alessandra Rizzo, Federica Serino, Valentina Sivero, Elena Tarantino, Francesco Varone e Diego D'Ippolito. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021. F.to: Gian…

    Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione · Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2018 al 13 febbraio 2019. 606 parole aggiunte in 11 capoversi.

… risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017. aggiunto: Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

aggiunto: a) a valere sulle facolta' assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

aggiunto: b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;

aggiunto: c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);

aggiunto: d) previo avvio a piu' corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilita' organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 149, il secondo periodo e' soppresso;

aggiunto: b) al comma 151:

aggiunto: 1) all'alinea, le parole: "pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro";

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

aggiunto: 2) alla lettera a), le parole: "quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021". All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019";

aggiunto: b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019". 2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione," sono soppresse

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135~art11 · fonte del testo

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