Art. 6 — Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia
All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, l'utilizzazione del documento di copertura puo' essere consentita anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale o che fruiscano della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16-nonies del presente decreto. Quando si rende necessario, nell'ambito dei compiti affidati al Servizio centrale di protezione ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto, compiere particolari atti o svolgere specifiche attivita' di natura riservata, per il perseguimento delle finalita' di cui al primo periodo e per la funzionalita', la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di protezione, sono consentiti al predetto Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonche' la creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario. Per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identita' fiscali di cui al terzo periodo, il Servizio centrale di protezione si avvale della collaborazione delle autorita' e degli altri soggetti competenti.»;
- b)al comma 11:
- 1)dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'autorizzazione alla creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario, di cui al comma 10 e' data dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con facolta' di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed e' diretta alle autorita' e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario.»;
- 2)il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Presso il Servizio centrale di protezione sono tenuti un registro riservato, attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento, e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario.». All'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' la creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare il conseguimento delle finalita' di cui all'alinea e per garantire la funzionalita', la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di tutela».
Testo vigente dal 11 aprile 2025
