Art. 16 — Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio
All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, la parola: «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «sedici» e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
- b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile»;
- c)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio».
Testo vigente dal 11 aprile 2025
