[1]Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalita' organizzata

[2]1. Il comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, e' sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

  • a)il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, gia' dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;
  • b)il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Testo vigente dal 11 aprile 2025

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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-04-11;48~art5 · fonte del testo

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