Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attivita' lavorativa dei detenuti All'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, dopo le parole: «all'interno degli istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «o all'esterno» e dopo le parole: «persone detenute o internate» sono inserite le seguenti: «anche ammesse al lavoro esterno». All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.
Testo vigente dal 11 aprile 2025
