Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalita' organizzata Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalita' organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, nonche' ai familiari superstiti, che gia' godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parita' di titoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito un programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle relative facolta' assunzionali autorizzate a legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalita' possedute. Le modalita' di attuazione ((del presente comma)) sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri della pubblica amministrazione e dell'interno. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalita' previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407. L'articolo 1, comma 2, del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, purche' il dante causa non risulti contestualmente iscritto. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione ((nei siti internet istituzionali)) e mediante una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti gia' reclutati a copertura della quota ((obbligatoria e le)) procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro. Al fine di garantire l'effettivita' del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalita' organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 in caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 1, comma 5, del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un numero di assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono rese indisponibili nell'ambito delle facolta' assunzionali dell'amministrazione interessata. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere riconosciuti permessi orari a recupero per un numero massimo di diciotto ore annue non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalita' e della memoria delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalita' organizzata, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza. Il permesso di cui al comma 6 viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza ((come previsti dal medesimo comma 6)). Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.

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… funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalita' possedute. Le modalita' di attuazione aggiunto: del presente comma sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della … di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407. L'articolo 1, comma 2, del aggiunto: regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, si interpreta nel … al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione tolto: sui siti aggiunto: nei siti internet istituzionali e mediante una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del … 1999, n. 68, il numero dei soggetti gia' reclutati a copertura della quota obbligatoriatolto: , aggiunto: e le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento … del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 1, comma 5, del aggiunto: regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un numero di … dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come tolto: sopra qualificati aggiunto: previsti dal medesimo comma 6. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23~art27 · fonte del testo

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