Art. 41 — Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti ((dal comma 6 dell'articolo 71)) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Testo vigente dal 7 aprile 2012
