Art. 35 — Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari

((1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile e' abrogato)) All'articolo 2477 del codice civile:

  • a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze ((e i poteri)), ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.";
  • b)al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: "del sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo o del revisore";
  • c)il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per azioni.". ((2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti)) Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimita', la disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto e' richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente: "Art.195 - (Disposizioni speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.".

Testo vigente dal 7 aprile 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 314/2013

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2013

    È inammissibile, per omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme e insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 102 e 111, primo comma, Cost., dell'art. 35, comma 3, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012). Tale disposizione di interpretazione autentica dell'art. 194 del r.d. n. 12 del 1941 - secondo cui «Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia» - chiarisce che il rispetto del termine triennale previsto nella norma interpretata è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari. Infatti, non è congruamente motivato, per di più in difetto di un diritto vivente in senso contrario, come la denunciata disposizione possa essere idonea ad estendere l'ambito applicativo della norma interpretata ai trasferimenti d'ufficio, attraverso l'espunzione della locuzione «ad una sede da lui chiesta». - Sulle norme di interpretazione autentica, v. le citate sentenze nn. 15/2012, 271/2011, 209/2010 e 424/1993. - Sulla necessità di esperire il tentativo di interpretazione conforme, v. la citata ordinanza n. 102/2012. - Sulla insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione, v. le citate ordinanze nn. 198/2013 e 240/2012.

    Art. 35 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 · Art. 3 cost. · Art. 102 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2012 al 7 aprile 2012. 92 parole tolte, 84 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'articolo 2397, terzo comma,aggiunto: 1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile e' tolto: sostituito dal seguente: "Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.". aggiunto: abrogato All'articolo 2477 del codice civile:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e aggiunto: i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo …

c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per azioni.". aggiunto: 2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art35 · fonte del testo

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