Art. 36 — Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana
All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;".
Testo vigente dal 9 febbraio 2012
