Art. 1 — Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
((1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013")) All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilita' ed accessibilita' degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle societa' sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.".
Testo vigente dal 19 dicembre 2010
