Art. 15-ter — Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza
1. Al capo II del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 4-bis e' aggiunto il seguente: "Art. 4-ter (Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia). - 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unita', nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi"
Testo vigente dal 1 gennaio 2020
