Art. 1-bis — Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative
I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unita' immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il ((31 dicembre 2026)) sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni. Ferma la facolta' di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al ((31 dicembre 2026)) il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unita' immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale e' attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 puo' essere esercitata alle seguenti condizioni:
- a)l'immobile e' occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volonta' di alienarlo;
- b)il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- c)il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennita' di occupazione. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al ((31 dicembre 2026)), ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facolta' di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1.
Testo vigente dal 1 marzo 2026
