Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Legge 9 dicembre 2024, n. 187
1La Legge 9 dicembre 2024, n. 187, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2024".
Testo vigente dal 11 dicembre 2024
