Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 marzo 2024, n. 28

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La L. 15 marzo 2024, n. 28, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9 del 2024".

Testo vigente dal 19 marzo 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 2024 al 19 marzo 2024. 234 parole tolte.

tolto: Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuita' produttiva I crediti vantati dalle imprese, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa Sace s.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalita' produttiva degli impianti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 in ordine agli atti, ai pagamenti compiuti e alle garanzie prestate dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di apertura della procedura.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 marzo 2024, n. 28

    La L. 15 marzo 2024, n. 28, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9 del 2024".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-02-02;9~art3 · fonte del testo

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