Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Legge 9 dicembre 2024, n. 187
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La Legge 9 dicembre 2024, n. 187, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2024".
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2024 al 11 dicembre 2024. 402 parole tolte in 7 capoversi.
tolto: Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) all'articolo 35-bis:
tolto: 1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei casi previsti dal comma 3 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria e con le modalita' di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive entro tre giorni dalla notifica. Se il Ministero deposita note difensive la parte ricorrente puo' depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facolta' prevista dal quarto periodo il termine per la decisione decorre dalla scadenza del temine per il deposito delle note difensive. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.»;
tolto: 2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 e' ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo e' comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma.»;
tolto: b) all'articolo 35-ter:
tolto: 1) al comma 2, terzo periodo, le parole «in composizione monocratica» e le parole «non impugnabile» sono soppresse;
tolto: 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Avverso il provvedimento adottato ai sensi del comma 2 e' ammesso reclamo alla corte d'appello e si applicano le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis.». Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Legge 9 dicembre 2024, n. 187
La Legge 9 dicembre 2024, n. 187, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2024".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-23;158~art2 · fonte del testo
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