Ai fini del presente capo si intendono per:

  • a)«investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilita' per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi((; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi));
  • b)«Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
  • c)«Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;
  • d)«Fondo di solidarieta'»: il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di stabilita' per il 2016;
  • e)«Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarieta' di cui alla lettera d);
  • f)«prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attivita' sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalita' acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;
  • g)«MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Societa' per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A.

Testo vigente dal 22 febbraio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 2016 al 22 febbraio 2017. 26 parole aggiunte.

… di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; aggiunto: il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-05-03;59~art8 · fonte del testo

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